Nuova Legge regionale n. 32/2015 – Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano

 Nuova Legge regionale n. 32/2015 – Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano

di Fabio Bianchini e Dario Corvi

Il 29 settembre il Consiglio Regionale ha approvato a maggioranza la legge n. 32 – Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 che regola le funzioni della Città Metropolitana di Milano.

La nuova normativa introduce elementi sia sostanziali, sia di indirizzo in ordine al ruolo futuro della Città metropolitana. In particolare, stabilisce che la Regione prenda in carico la gestione di agricoltura, foreste, caccia e pesca, politiche culturali e alcune funzioni relative ad ambiente ed energia. La norma, inoltre, disciplina in forma rinnovata la strumentazione in tema di pianificazione territoriale, modifica l’organizzazione del servizio idrico integrato, interviene in materia di trasporto pubblico locale e di promozione dello sviluppo economico-sociale.

Diversamente, dopo un lungo confronto, l’art. 7, che prevedeva l’unificazione dei Parchi regionali Nord Milano e Agricolo Sud Milano nel Parco regionale metropolitano di Cintura Verde, è stato stralciato.

Entriamo ora nel dettaglio dei dispositivi previsti dalla nuova norma.

La legge si pone l’obiettivo di valorizzare lo specifico ruolo istituzionale della Città metropolitana definendo con chiarezza le funzioni del nuovo ente finalizzato al governo e allo sviluppo strategico del territorio metropolitano, alla pianificazione urbanistica e territoriale, alla promozione e gestione integrata di servizi, infrastrutture, reti di comunicazione e al coordinamento dei Comuni, in un’ottica di sussidiarietà (art. 1 Ruolo della Città metropolitana di Milano e rapporti con la Regione).

Al fine di condividere modalità di collaborazione e di raccordo e di definire azioni di interesse comune è istituita la Conferenza permanente Regione-Città metropolitana, quale sede istituzionale paritetica di concertazione e confronto degli obiettivi di comune interesse, fra i quali il processo di elaborazione del Piano Strategico della Città metropolitana.

Sul fronte delle funzioni, è prevista una sensibile contrazione del campo d’azione della città metropolitana rispetto alla vecchia provincia. Infatti, l’art. 3 (Disposizioni relative alle funzioni trasferite alla Regione) trasferisce alla Regione le funzioni già conferite alla Provincia di Milano in tema di agricoltura, foreste, caccia e pesca, politiche culturali, ambiente ed energia.

Nell’art. 4 sono precisate le modalità per l’individuazione e la variazione delle zone omogenee della Città metropolitana ai sensi della L 56/14 (art, 1, c. 11, lett. c).

L’attribuzione delle funzioni alla Città metropolitana presenta, invece, un’accentuata disomogeneità. In tema di pianificazione territoriale, l’art. 5 rafforza le prerogative del Piano Territoriale Metropolitano, che assume valenza di pianificazione territoriale di coordinamento, ai sensi della L 56/14 (art. 1), del Dlgs 267/2000 (art. 20) e della LR 12/05, nonché di pianificazione territoriale generale, sempre ai sensi dell’art. 1 della L 56/14.

Le disposizioni relative al PTCP si intendono riferite al PTM, ivi comprese le procedure di approvazione, intendendosi sostituite le competenze del Consiglio provinciale con il Consiglio metropolitano e le competenze della Conferenza dei Comuni e delle Aree Regionali protette con la Conferenza Metropolitana integrata, limitatamente a questo fine, con i rappresentanti degli Enti gestori delle aree protette interessate territorialmente.

Il PTM è redatto sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dal Piano Territoriale Regionale, previa specifica Intesa quadro, affinché il territorio della Città metropolitana costituisca elemento di attrattività nello scenario internazionale e fattore di accrescimento della competitività nel rispetto delle diverse vocazioni dei territori regionali.

Al PTM si conformano le programmazioni settoriali della Città metropolitana, nonché gli strumenti della pianificazione comunale.

Per il territorio della Città metropolitana, gli insediamenti di portata sovracomunale (LR 12/05, art. 15, c. 2, lett. g) sono definiti come tali dal PTM e non più dai Piani di Governo del Territorio comunali, con efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti dei PGT.

Per quanto riguarda l’organizzazione del servizio idrico integrato, l’art. 6 Modifiche al Titolo V, Capo III, della l.r. 26/2003 in tema di servizio idrico integrato apporta anche una serie di modifiche alla LR 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), procedendo da una parte alla ridefinizione di un unico ambito territoriale per tutto il territorio corrispondente ai confini amministrativi della nuova Città metropolitana, dall’altra all’individuazione, da qui a otto mesi, di un corrispondente unico ente di governo per tutto l’ambito.

Secondo l’art. 7 (Disposizioni sulla Città metropolitana di Milano e modifiche all’articolo 7 della l.r. 6/2012) la Città metropolitana di Milano esercita la funzione fondamentale della mobilità ai sensi della L 56/14 (art. 1, lett. d, c. 44), nell’ambito dell’Agenzia del trasporto pubblico locale di cui all’art. 7 della LR 6/12 (Disciplina del settore dei trasporti). La conferma dell’impianto della normativa previgente, limita dunque significativamente i poteri di Città metropolitana in tema di programmazione dei servizi, in particolare per quanto riguarda temi cruciali come quello dell’integrazione tariffaria.

L’art. 8 (Attività per lo sviluppo economico e sociale nella Città metropolitana di Milano) sancisce la competenza della Città metropolitana in tema di coordinamento e promozione dello sviluppo economico, demandando l’attuazione a specifiche convenzioni previste dal Jobs Act. In questo caso la norma rivela un impianto eminentemente “proceduralista”, lasciando la dimensione “sostantiva” delle politiche in capo alla Regione.

L’art. 9 (Richieste di adesione alla Città metropolitana di Milano da parte dei comuni appartenenti ad altre circoscrizioni provinciali) specifica infine le modalità di adesione alla Città metropolitana di Milano.

La legge però non fornisce ancora un quadro di riferimento esaustivo, in quanto dovranno essere successivamente modificate le varie discipline settoriali, al fine di conferire disciplina organica alle varie materie.

La sfida innescata dalla riforma Delrio è dunque appena iniziata e per condurla con successo, oltre a buone leggi, serviranno pratiche coerenti ed efficaci.

 

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