Il “Decreto del Fare” interviene sull’annoso problema delle ristrutturazioni edilizie fuori sagoma
a cura dell’Avv. Luciano Salomoni
Novità in attesa di conversione
Tra le norme introdotte dal DL 69/2013 (c.d. decreto “del fare”), entrato in vigore il 22 giugno u.s. si segnala la modifica dell’art. 3 c. I lett. d) del d.p.r. 380/2001 (TU Edilizia) relativo alla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia.
Secondo la nuova formulazione, si intendono interventi di ristrutturazione edilizia “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente”.
In sostanza, il Decreto ha eliminato il riferimento, che era contenuto nell’art. 3 c. I lett. d) d.p.r. 380/2001, al rispetto della sagoma da parte degli interventi di demolizione e ricostruzione, che dovranno mantenere la medesima volumetria preesistente.
E’ stata poi introdotta una previsione che ricomprende nell’ambito della ristrutturazione edilizia anche gli interventi di ripristino a seguito di crollo di edificio, ove sia possibile accertare la preesistente consistenza.
Nella formulazione del Decreto del Fare, rimane fermo il rispetto della sagoma preesistente per tutti gli interventi di ristrutturazione (o ricostruzione all’esito di crollo) eseguiti su immobili sottoposti a vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004.
La questione affrontata dal Governo in sede di decretazione d’urgenza è alquanto delicata e non nuova per gli operatori del settore. Molti ricorderanno l’intervento del legislatore regionale lombardo che, con l.r. 7/2010 aveva introdotto una norma “di interpretazione autentica” della l.r. 12/2005, volta ad ammettere le ristrutturazioni senza vincolo di sagoma, sulla quale è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza 22 novembre 2011, n. 309.
Tra le questioni affrontate in quella sentenza dalla Corte vi era proprio l’illegittimità dell’intervento regionale su di un aspetto trattato da una norma statale –l’art. 3 d.p.r. 280/2001- che, definendo gli interventi edilizi, aveva carattere di principio. L’intervento del Governo, se oggetto di conversione, consentirebbe quindi di superare tale aspetto, ferme le ulteriori perplessità –che permangono- nella qualificazione di interventi che non conservino la sagoma preesistente come ristrutturazione edilizia.
Anche all’effetto in qualche modo “dirompente” della nuova previsione pare legata la disposizione, insolita in sede di decretazione d’urgenza, di rinviare l’entrata in vigore delle disposizioni in tema di semplificazione edilizia (entro cui rientra anche la nuova disciplina sulle ristrutturazioni) all’entrata in vigore della legge di conversione, di fatto “svuotando” in questo momento la portata della disposizione.
Non resta che attendere per verificare se la novità passerà al vaglio della conversione e sarà introdotta in modo definitivo.
In ogni caso, le previsioni del Decreto del Fare in tema di edilizia, non solo per quanto attiene le ristrutturazioni, ma anche la disciplina del permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività, il certificato di agibilità, meritano a breve un approfondimento.
Non resta che seguirne gli sviluppi.