Via libera dal Consiglio di Stato per l’Autorizzazione paesaggistica semplificata

 Via libera dal Consiglio di Stato per l’Autorizzazione paesaggistica semplificata

di Fabio Bianchini

L’Autorizzazione paesaggistica semplificata incassa il parere positivo del Consiglio di Stato, che ne ha condiviso sia l’impostazione sia la portata delle norme, volte a ridurre il peso burocratico sui cittadini e il carico di lavoro per l’amministrazione.
Il decreto, sempre più vicino all’approvazione definitiva, facilita le procedure per il rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica e si coordina con le norme sul silenzio assenso e quelle sulla conferenza di servizi semplificata, volute dalla riforma Madia.
Per una maggiore omogeneità normativa, il Consiglio di Stato ha suggerito di adottare un’adeguata disciplina di raccordo con le semplificazioni del Decreto “Scia 2”, che individuerà i titoli abilitativi richiesti per ogni intervento edilizio.
Inoltre, il CdS ha sottolineato il rischio di complicazioni nel caso in cui un immobile sia sottoposto a vincolo paesaggistico, artistico o archeologico, alla luce del fatto che molti edifici italiani sono sottoposti a doppio vincolo e la procedura semplificata è prevista solo in presenza di vincolo paesaggistico.
Il Decreto individua gli interventi ritenuti di lieve entità da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica semplificata, e quelli per i quali l’autorizzazione non sarà più richiesta.

Nell’Allegato A sono indicati 31 piccoli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, tra i quali:

  • opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso;
  • interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
  • interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, compresi quelli per il miglioramento o adeguamento antisismico che non comportino modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio;
  • interventi indispensabili per l’eliminazione delle barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti simili;
  • installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio (condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne,…);
  • installazione di pannelli solari (temici o fotovoltaici);
  • installazione di micro generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m, in edifici non vincolati;
  • installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici.

L’Allegato B contiene, invece, le 42 tipologie di interventi considerati a impatto lieve sul territorio, come ad esempio:

  • incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
  • realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
  • modifiche delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti;
  • interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti;
  • realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze;
  • realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
  • interventi di adeguamento antisismico o finalizzati al contenimento dei consumi energetici, comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimenti preesistenti;
  • interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe per superamento di dislivelli superiori a 60 cm, o la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico.

 

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1 Comment

  • Davvero l’installazione di condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne, di pannelli solari (termici o fotovoltaici), di micro generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 m ecc, non ha impatto paesaggistico? A me sembra che in un centro storico (ma anche poniamo sulla colline di Bergamo) l’impatto ce l’hanno sì.
    Giusto semplificare (come negli altri casi), ma questo mi sembra un errore

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